Art. 10.

      1. Salvo che il fatto costituisca reato, a decorrere dal 1o gennaio 2007, chiunque produce, vende o comunque immette sul mercato prodotti per i quali non è stato adottato il sistema di tracciabilità è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 2.500 euro a 5.000 euro.

 

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      2. L'irrogazione delle sanzioni per l'illecito di cui al comma 1 comporta comunque la confisca dei prodotti e la pubblicazione del provvedimento, a spese dell'interessato, su due giornali di cui uno a diffusione nazionale.
      3. Nei casi di particolare gravità può essere disposta la sospensione della produzione e della commercializzazione fino a dodici mesi limitatamente ai prodotti interessati.